Il commercio di oro
è regolamentato da una normativa specifica - Nuova
disciplina del mercato dell'oro - comunemente conosciuta
dagli addetti ai lavori come legge 7/2000; la norma
in questione stabilisce i requisiti necessari per svolgere questo
tipo di commercio.
Cassa Oro tende a precisare che, se la destinazione finale dell'oro
è la fonderia, il commercio può essere fatto soltanto
poche società autorizzate dalla Banca d'Italia,
che tiene il loro elenco. Nella maggior parte dei casi, quelli dei
comuni "compro oro", l'oggetto prezioso deve essere conservato
e rivenduto così come è stato consegnato.
Rivendere l’oro alle fonderie è infatti un’operazione
a cui sono ammessi solo soggetti con particolari requisiti stabiliti
dalla legge n.7/2000. Per effettuare tale commercio in via professionale
occorre una società con una particolare forma giuridica e
un capitale sociale di 120.000 euro, l’autorizzazione dell’Ufficio
italiano cambi che adesso e interno alla Banca d’Italia, e
altro ancora.
Cassa Oro Srl è regolarmente iscritta
negli elenchi della Banca d'Italia quale operatore autorizzato al
commercio di oro, ed è una vera e propria garanzia di pieno
rispetto della normativa ed è presente in tutta la Toscana. |